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Sez. 1, Sentenza n. 1211 del 04/02/1992 (Rv. 475576 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - Contenuto - Criteri di valutazione - In genere | Titoli quotati in borsa - Possesso - Immobilizzazione finanziaria - Funzione - Accertamento - Conseguenze - Valore dei titoli - Indicazione fra le parti attive del bilancio - Criteri.
Stato
decisa il 1992-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475576-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - Contenuto - Criteri di valutazione - In genere

Ove sia accertata la funzione di immobilizzazione finanziaria come propria del possesso di titoli quotati in borsa da parte di una società per azioni - con la conseguenza che i titoli stessi non rappresentano partecipazioni in altre società secondo la previsione dell'art. 2359 cod.civ., ma elementi destinati a permanere nel patrimonio, di esercizio in esercizio, per effetto di un vincolo derivante dall'oggetto sociale - l'indicazione dei relativi valori fra le poste attive del bilancio non deve essere compiuta secondo un parametro tassativo, correlato a specifici dati o momenti di riferimento, ma è rimessa, ai sensi dell'art. 2425 cod.civ. al prudente apprezzamento degli amministratori, i quali, anche in applicazione del principio di veridicità enunciato dal secondo comma dell'art. 2423 cod.civ., possono astenersi dall'iscrizione di plusvalenze derivanti dalla lievitazione delle quotazioni dei titoli non alienati, come confermato dall'art. 2425 bis cod.civ., che, anche ai fini dell'iscrizione nel conto profitti e perdite considera plusvalenze da indicare fra i profitti solo quelle derivanti dall'alienazione e non anche quelle rapportabili a variazioni borsistiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1425 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)