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Sez. 6 - , Sentenza n. 11001 del 15/11/2019 Ud. (dep. 01/04/2020) Rv. 278809 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari – Utilizzo, da parte dei consiglieri regionali, per finalità estranee all’esercizio del mandato – Peculato – Configurabilità – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278809-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

Integra il reato di peculato la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al gruppo consiliare e destinati al suo funzionamento, dal momento che il predetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale e ha, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità mediata di detti fondi, di cui si appropria con la mera richiesta di rimborso, accompagnata dalla produzione dei giustificativi di spesa, ossia con atti direttamente incidenti sulla fase esecutiva di gestione di cassa. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi ai gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia sulla base della legge regionale n. 54 del 5 novembre 1973, che riservava ai presidenti dei gruppi la sola redazione di una nota riepilogativa e di una relazione illustrativa in merito all'utilizzo delle somme).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)