Sez. 6, Sentenza n. 1711 del 14/01/1999 Ud. (dep. 11/02/1999) Rv. 212706 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO | Richiesta in sede di merito - Onere di esibizione o indicazione - Sussistenza - Inosservanza - Rigetto dell'istanza - Effetti - Formazione del giudicato negativo - Esclusione - Possibilità di chiedere la continuazione in sede esecutiva.
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO
L'imputato che chiede l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna ha l'onere di esibire copia della decisione emessa o, almeno, di fornire tutti i dati necessari per la relativa acquisizione. In caso di inosservanza di tale onere, potrà far valere la sua istanza in sede esecutiva, giacché il mancato esame nel merito della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude perciò l'esame della questione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)