Sez. 5 - , Ordinanza n. 17128 del 28/06/2018 (Rv. 649608 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale proprio dell'operazione economica sostanziale programmata e realizzata: ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa non esaurisce l'ambito di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza che aveva escluso la simulazione, da parte della contribuente, della donazione delle quote di un terreno ai propri congiunti per celare una vendita diretta del bene ad una società, allo scopo di ottenere un indebito e notevole risparmio di imposta).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)