Sez. 3, Sentenza n. 3059 del 17/05/1982 (Rv. 420989 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - COMODATO - RESTITUZIONE DELLA COSA AVUTA IN COMODATO - RITARDO - CONDANNA GENERICA DEL COMODATARIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - COMODATO - RESTITUZIONE DELLA COSA AVUTA IN COMODATO - RITARDO - CONDANNA GENERICA DEL COMODATARIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non occorre che il danneggiato dia la prova della loro sussistenza, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, costituendo tale pronuncia una mera declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura che alla stessa esistenza del danno che è rimesso, invece, al giudice della liquidazione. Conseguentemente, poiché il ritardo nella riconsegna di un bene ricevuto in comodato costituisce un comportamento antigiuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del comodante, è legittima la condanna generica del comodatario al risarcimento del danno, anche se il comodante non abbia fornito specifica prova di esso. (Conf 2337/81, mass n 413080; (Conf 5903/79, mass n 402584, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)