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Sez. 1, Sentenza n. 352 del 16/11/1977 Ud. (dep. 07/01/1978) Rv. 137610 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - RIGETTO DELL'ISTANZA - DIMOSTRAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE PROVE RACCOLTE IN PRIMO GRADO - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137610-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - RIGETTO DELL'ISTANZA - DIMOSTRAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE PROVE RACCOLTE IN PRIMO GRADO - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*

Adempie l'Obbligo della motivazione il giudice che, nel disattendere la richiesta di rinnovazione del dibattimento, non spieghi espressamente le ragioni del rigetto, ma dia ampia dimostrazione della adeguatezza degli elementi probatori, raccolti in primo grado.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)