Sez. 1, Sentenza n. 295 del 30/01/1968 (Rv. 331218 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - FATTI ANTERIORI- POSSIBILITA DI CONSIDERAZIONE - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - FATTI ANTERIORI- POSSIBILITA DI CONSIDERAZIONE - LIMITI.*
La riconciliazione dei coniugi, estinguendo il diritto di chiedere la separazione personale, importa la impossibilita di far valere a tal fine i fatti ad essa anteriori, salva al giudice la facolta di eventualmente prenderli in considerazione al fine di valutare la portata e la gravita di quelli successivi dedotti a fondamento della domanda di separazione, nel caso che tra essi esista una correlazione ed un rapporto di affinita. (V. Sentenza n.98-66, massima n.320194).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)