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Sez. 1, Sentenza n. 295 del 30/01/1968 (Rv. 331218 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - FATTI ANTERIORI- POSSIBILITA DI CONSIDERAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331218-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - FATTI ANTERIORI- POSSIBILITA DI CONSIDERAZIONE - LIMITI.*

La riconciliazione dei coniugi, estinguendo il diritto di chiedere la separazione personale, importa la impossibilita di far valere a tal fine i fatti ad essa anteriori, salva al giudice la facolta di eventualmente prenderli in considerazione al fine di valutare la portata e la gravita di quelli successivi dedotti a fondamento della domanda di separazione, nel caso che tra essi esista una correlazione ed un rapporto di affinita. (V. Sentenza n.98-66, massima n.320194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)