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Sez. 3, Sentenza n. 4139 del 13/12/2017 Ud. (dep. 29/01/2018) Rv. 272077 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione edilizia - Ampliamento di fabbricato preesistente - Pertinenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272077-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di reati edilizi, l'ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma parte integrante dell'edificio e privo di autonomia rispetto as esso, perchè, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato. (Fattispecie relativa ad un ampliamento costituito dalla realizzazione di un vano tecnico, di un bagno a solaio piano, un muro in tufo e pietra con trave in calcestruzzo e sedute in tufo)

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)