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Sez. 2, Sentenza n. 11761 del 06/09/2000 (Rv. 540016 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE | Sottoscrizione degli atti di parte - Enti o persone giuridiche - Nominativo del titolare dell'organo investito della rappresentanza - Necessità - Esclusione - Riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540016-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE

Per la sottoscrizione degli atti di parte ex art. 125 cod. proc. civ. è sufficiente, nell'ipotesi di persone giuridiche, il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente (nella specie una Srl), mentre non è necessaria l'indicazione del nominativo del titolare dell'organo investito della rappresentanza, che ben può essere indicato con la generica dizione di legale rappresentante in carica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)