Sez. 2, Sentenza n. 2825 del 24/11/1967 (Rv. 330405 - 01)
SPESE GIUDIZIALI - DI CASSAZIONE IN GENERE - RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE.*
SPESE GIUDIZIALI - DI CASSAZIONE IN GENERE - RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE.*
Qualora il ricorso per Cassazione sia dichiarato inammissibile perche proposto dopo la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, il ricorrente deve essere condannato, oltreche alla perdita del deposito a norma dell'art. 381 cod.proc.civ., anche al rimborso delle spese in favore del resistente. La disposizione dell'art. 385 cod.proc.civ. deve, infatti, applicarsi, in relazione all'art. 91 stesso codice, non solo alla ipotesi di rigetto del ricorso nel merito, ma anche a quelle di inammissibilita e di improcedibilita dell'impugnazione, non venendo meno neppure in queste ultime ipotesi il diritto del controricorrente alla difesa e, quindi, al rimborso delle spese sostenute a tal fine.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)