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Sez. L, Sentenza n. 8925 del 19/08/1995 (Rv. 493689 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Ripetizione di somme indebitamente versate per contributi - Interessi - Decorrenza - Dalla domanda amministrativa.
Stato
decisa il 1995-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493689-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

In ipotesi di ripetizione dall'I.N.P.S. di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., dall'"accipiens" in buona fede decorrono non già dalla domanda giudiziale ma (senza che al riguardo abbia rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991) dalla precedente domanda amministrativa, atteso che questa (costituente anche nel nuovo rito del lavoro una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria) non può essere considerata una mera richiesta di restituzione - avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del "dies a quo" sia per l'idoneità a rendere consapevole l'"accipiens" dell'indebito nel quale versa - e tenuto conto che, un'interpretazione restrittiva del termine "domanda" nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del "solvens" e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2033

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)