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Sez. L, Sentenza n. 33 del 03/01/1986 (Rv. 443672 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - ART. 35 - NOZIONE DI IMPRESA - DETERMINAZIONE - ATTIVITÀ NON ORGANIZZATA A FINI PRODUTTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443672-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - ART. 35 - NOZIONE DI IMPRESA - DETERMINAZIONE - ATTIVITÀ NON ORGANIZZATA A FINI PRODUTTIVI - ESCLUSIONE.*

La nozione di impresa, richiamata dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori al fine di determinare il campo di applicazione di alcune norme dello statuto stesso, deve essere intesa in senso proprio e quindi comprende soltanto le attività produttive esplicate ed organizzate ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. (per le forme commerciali ed industriali) e dell'art. 2135 cod. civ. (per quelle agricole), restando perciò escluse tutte quelle attività che non siano organizzate ai fini produttivi. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori ad un dipendente di un'associazione sindacale). (V 3034/85, mass n 440744; (V 2721/84, mass n 434766).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)