Sez. L, Sentenza n. 156 del 09/01/2015 (Rv. 633849 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE | Decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari - Idoneità ai fini del giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE
Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 409 cod. proc. pen., per la sua natura di atto giudiziale non definitivo, non integra accertamento della falsità di una prova che possa dare luogo al giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)