Sez. 3, Sentenza n. 39179 del 08/05/2014 Cc. (dep. 24/09/2014) Rv. 260548 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Declaratoria di inammissibilità - Procedimento camerale nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere compiuto senza formalità di procedura e le garanzie del contraddittorio scritto e senza seguire il rito camerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., atteso che l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al fine di evitare un'inutile attività giurisdizionale nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)