diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9060 del 12/05/2004 (Rv. 572832 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Distinzione dal rapporto di lavoro subordinato - Organizzazione da parte dell'agente di una struttura imprenditoriale - Assunzione del rischio per l'attività promozionale svolta - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572832-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando come rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta alle dipendenze di una compagnia di assicurazione, in considerazione di indici quali l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della compagnia, la soggezione alle direttive dell'Istituto, l'obbligo di rispettare un orario giornaliero di presenza in ufficio, la predeterminazione dei clienti da visitare e degli itinerari, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, l'obbligo di partecipare a riunioni per riferire sull'attività svolta, il rimborso spese e la copertura assicurativa per malattie e gli assegni familiari, pur in presenza di un diverso nomen iuris risultante dalla lettera di incarico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 1746

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)