Sez. 5, Sentenza n. 13518 del 15/01/2026 Ud. (dep. 14/04/2026) Rv. 289806-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - Riforma in senso peggiorativo per l'imputato - Diversa valutazione delle prove dichiarative decisive poste a base della decisione di primo grado - Rinnovazione dibattimentale - Necessità - Richiesta ai testimoni di confermare la deposizione resa in primo grado - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello, che riformi una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento della prova orale ritenuta decisiva, può limitarsi ad acquisire dai testi ritualmente convocati la mera conferma di quanto dichiarato nel primo processo purché le parti, nel rispetto del loro diritto al contraddittorio, siano state poste in condizione di partecipare alla rinnovazione della prova orale. (Nella fattispecie, relativa a riforma ai soli effetti civili della sentenza di primo grado, la Corte ha disatteso la censura con cui l'imputato si doleva di siffatta modalità di rinnovazione nonostante fosse stato messo in condizione di interloquire e formulare domande ai testi).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)