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REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Art. 850

Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110.

Art. 851

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che esse vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale diverso da quello di esportazione.

2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

3.

Per quanto riguarda le merci di cui all'articolo 849, paragrafo 1, il bollettino INF 3 può essere rilasciato soltanto dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, con le riserve di cui al paragrafo 2.

Tale rilascio è subordinato alla condizione:

  1. a) che la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale;

  2. b) che la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale quando le informazioni ivi previste debbano essere fornite.

Art. 852

1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2.

Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunità attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può parimenti chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Art. 853

L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciato.

Art. 854

L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.

Art. 855

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato, così rilasciato, deve recare una delle seguenti diciture:

DUPLICADO,

DUPLIKAT,

DUPLIKAT,

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

DULICATE,

DUPLICATA,

DUPLICATO,

DUPLICAAT,

SEGUNDA VIA,

KAKSOISKAPPALE —DUPLIKAT,

DUPLIKAT,

DUPLIKÁT,

DUPLIKAAT,

DUBLIKĀTS,

DUBLIKATAS,

MÁSODLAT,

DUPLIKAT,

DUPLIKAT,

DVOJNIK,

DUPLIKÁT.

ДУБЛИКАТ,

DUPLICAT.

L'autorità doganale indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

Art. 856

1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio della presente parte.

2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Titolo II. Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese terzo da navi da pesca comunitarie

Art. 856 bis

1. L'esenzione dai dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 188 del codice è subordinata alla presentazione di un attestato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti.

2.

Per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità, nelle circostanze previste alle lettere da a) a d) dell'articolo 329, il capitano della nave da pesca comunitaria che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima compila le caselle 3, 4 e 5 e la casella 9 dell'attestato. Se i prodotti pescati hanno subito un trattamento a bordo, il capitano compila anche le caselle 6, 7 e 8.

Si applicano gli articoli 330, 331 e 332 per quanto riguarda la compilazione delle corrispondenti caselle dell'attestato.

Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti, il dichiarante compila le caselle 1 e 2 dell'attestato.

3. L'attestato di cui al paragrafo 1 si conforma al modello riportato nell'allegato 110 bis e viene redatto a norma del paragrafo 2.

4. Quando i prodotti sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel porto in cui vengono scaricati dalla nave da pesca comunitaria che li ha catturati, la deroga di cui all'articolo 326, paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si applicano le definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria di cui all'articolo 325, paragrafo 1. Inoltre, la nozione di prodotti comprende le denominazioni dei prodotti e delle merci di cui agli articoli da 326 a 332, quando si fa riferimento a tali disposizioni.

6. Al fine di garantire una corretta applicazione dei paragrafi da 1 a 5, le amministrazioni degli Stati membri si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità degli attestati e delle menzioni ivi riportate.

Parte IV. Obbligazione doganale

Titolo 1. Garanzie

Art. 857

1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1 del codice sono i seguenti:

  1. a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;

  2. b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonchè di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;

  3. c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;

  4. d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è costituito il deposito;

  5. e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

2. I casi e i modi in cui ci si può avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dall'autorità doganale.

Art. 858

La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.

Titolo II. Nascita dell'obbligazione doganale

Capo 1. Inosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale

Art. 859

Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le seguenti inosservanze, sempreché:

non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,

non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e

a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:

  1. 1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;

  2. 2) nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall'uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:

    1. a) la merce vincolata al regime è stata effettivamente presentata intatta all'ufficio di destinazione;

    2. b) l'ufficio di destinazione è stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o è stata collocata in deposito temporaneo in esito all'operazione di transito e

    3. c) qualora il termine fissato all'articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce è stata comunque presentata all'ufficio di destinazione entro un termine ragionevole;

  3. 3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;

  4. 4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;

  5. 5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;

  6. 6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in una zona franca soggetta alle modalità di controllo del tipo I ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;

  7. 7) nel caso di una merce o di un prodotto oggetto di un trasferimento materiale ai sensi degli articoli 296, 297 o 511, l'inosservanza di una delle condizioni fissate per tale trasferimento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

    1. a) l'interessato può dimostrare alle autorità doganali che la merce o il prodotto sono arrivati all'impianto o al luogo di destinazione previsto e, se trattasi di trasferimento a norma degli articoli 296, 297, 512, paragrafo 2, o 513, che la merce o il prodotto sono stati debitamente iscritti nelle scritture dell'impianto o del luogo di destinazione previsto ove questi articoli prevedano siffatta iscrizione e

    2. b) qualora il termine, eventualmente fissato dall'autorizzazione, non sia stato rispettato, la merce o il prodotto sono comunque arrivati all'impianto o al luogo di destinazione entro un termine ragionevole;

  8. 8) nel caso di una merce che può beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 del codice qualora sia immessa in libera pratica, la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) o b) del codice, durante la permanenza di detta merce in custodia temporanea o vincolata ad un altro regime doganale, prima della dichiarazione d'immissione in libera pratica;

  9. 9) nel quadro dei regimi di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale, il superamento del termine per la presentazione del conto di appuramento, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta;

  10. 10) il superamento del termine per la rimozione temporanea dal deposito doganale, quando sarebbe stata concessa una proroga ove tempestivamente richiesta.

Art. 860

Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1 del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859.

Art. 861

Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime doganale considerato.

Capo 2. Perdite naturali

Art. 862

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta.

2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.

Art. 863

L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.

Art. 864

Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.

Capo 3. Merci che si trovano in una situazione particolare

Art. 865

Sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1 del codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto dell'autorità competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie.

Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.

Art. 865 bis

Quando la dichiarazione sommaria di entrata è stata modificata e il comportamento dell’interessato non dà adito a sospetti di azioni fraudolente, non sorge alcuna «obbligazione doganale» a norma dell’articolo 202 del codice, come risultato dell’introduzione irregolare di merci che non sono state dichiarate correttamente prima della modifica della dichiarazione.

Art. 866

Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Art. 867

La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d) del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.

Art. 867 bis

1. Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

2.

Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.

Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.

In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.

3. Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo 1, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d) del codice.