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Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

Testo in vigore al

Art. 3

1. COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2.

3. Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

4. I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

Art. 4

1. I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

2. Il decreto e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5

1. I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti della due Camere del Parlamento.

Art. 6

1. La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente.

2. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

3. In caso di parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di carica e, in mancanza, il piu' anziano di eta'.

4. Della nomina e' data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2.

6. Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

Art. 7

1. I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, ne' esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro.

2. Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attivita' di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di eta' per essere collocati a riposo.

4. All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte Costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede gia' occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facolta' possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

5. I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne' ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

Art. 8

1. I giudici della Corte non possono svolgere attivita' inerente ad una associazione o partito politico.

Art. 9

1. Le domande dell'autorita' competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10

1. La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilita' o si rendano incompatibili.

2. La decisione della Corte e' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

Art. 11

1. Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.

Art. 12

1. I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu' alte funzioni. Al Presidente e' inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione.

2. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualita' di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.

3. Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione e' assegnata una indennita' giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Art. 13

1. La Corte puo' disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.

Art. 14

1. La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.

3. La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

4. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinera', tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potra' essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Titolo II. Funzionamento della corte

Capo I. Norme generali di procedura

Art. 15

1. Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente puo' disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenita'.

Art. 16

1. I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

2. La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

3. Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto e' stabilito nel secondo comma dell'art. 49.

Art. 17

1. Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

2. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.

Art. 18

1. La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

2. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

3. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

4. Le ordinanze sono succintamente motivate.

Art. 19

1. Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque puo' prenderne visione ed ottenerne copia.

Art. 20

1. Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti puo' essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

2. Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.

3. Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a cio' delegato, e' rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Art. 21

1. Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

Art. 22

1. Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

2. Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.

Capo II. Questioni di legittimita' costituzionale

Art. 23

1. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

  1. a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimita' costituzionale;

  2. b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

2. L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

3. La questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

4. L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.

5. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.