Sez. L, Sentenza n. 1595 del 12/02/2000 (Rv. 533789 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Controllo della adeguatezza della motivazione - Convincimento in fatto del giudice di merito - Censurabilità - Limiti - Fattispecie relativa all'accertamento della sussistenza di un accordo di "repechage" dedotto da un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudice di merito non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso da quest'ultimo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza; pertanto, il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè, da rendere possibile una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. aveva escluso la sussistenza di un accordo di "repechage" fra lavoratore e datore di lavoro idoneo ad impedire il licenziamento del primo per giustificato motivo oggettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)