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Sez. 1, Sentenza n. 1407 del 17/12/2010 Cc. (dep. 19/01/2011) Rv. 249426 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Cosiddetta contestazione a catena - Prima ordinanza emessa in procedimento concluso con assoluzione irrevocabile - Disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249426-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la regola della retrodatazione per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)