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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7436 del 07/03/2022 (Rv. 664099 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Determinazione della base imponibile - Deducibilità dei costi strumentali all'esercizio dell'impresa - Terreno su cui insiste l'attività produttiva - Costo di acquisizione del terreno - Ammortizzabilità - Condizioni - “Vita utile” limitata nel tempo - Necessità.
Stato
decisa il 2022-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664099-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP

In tema di Irap, la possibilità di ammortizzare il costo del terreno strumentale all'esercizio dell'attività di impresa sussiste alla condizione che rimanga accertato, in concreto, che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia limitata nel tempo ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., senza che tale condizione possa automaticamente farsi discendere dalla limitatezza nel tempo della vita dei beni su di esso insistenti e utilizzati dall'imprenditore per l'esercizio della propria attività economica.

Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 102, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 102 bis, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 103, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)