Sez. 2, Sentenza n. 25446 del 16/09/2025 (Rv. 676028-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO | Criteri di redazione del rendiconto - Per cassa e per competenza - Rispettivi contenuti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO
Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. deve essere redatto sia per cassa, con indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell'anno, che per competenza, con specifica indicazione degli impegni di spesa realizzati, pagati e non pagati, nonché delle quote, ordinarie e straordinarie, previste, deliberate, incassate e non incassate, nel corso del predetto arco temporale ed afferenti al medesimo.
Cod. Civ. art. 1130 bis, Cod. Civ. art. 1130 n. 10, Cod. Civ. art. 1135 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)