Sez. 2, Sentenza n. 7378 del 26/03/2009 (Rv. 607652 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - IN GENERE | Diritto al compenso del professionista - Prescrizione - Decorrenza - Dalla richiesta al Consiglio dell'Ordine del visto di congruità sulla parcella - Esclusione - Dalla conclusione della prestazione - Necessità - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - IN GENERE
In tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell'art. 2957 cod. civ., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo, senza che abbia alcun rilievo l'apposizione del visto di conformità sulla parcella da parte del competente consiglio dell'ordine, essendo altrimenti riconosciuta al professionista la possibilità di fissare il termine iniziale di decorso della prescrizione in base ad una scelta arbitraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 com. 1 n. 2, Cod. Civ. art. 2957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)