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Sez. 6, Sentenza n. 5923 del 13/02/1981 Ud. (dep. 15/06/1981) Rv. 149368 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA INFERIORE ALL'ASSEGNO ALIMENTARE DISPOSTO DAL GIUDICE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149368-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA INFERIORE ALL'ASSEGNO ALIMENTARE DISPOSTO DAL GIUDICE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Se è vero che la norma dell'art. 570 capoverso n. 2 cod. pen. non ha carattere sanzionatorio dell'adempimento del giudice civile che determina l'ammontare della obbligazione alimentare, perché i mezzi di sussistenza non si identificano con gli alimenti, avendo un contenuto più ristretto, limitato ai soli mezzi di sostentamento, è pur vero che la corresponsione non giustificata da parte dello obbligato di una somma di gran lunga inferiore all'assegno alimentare, inidonea a consentire ai beneficiari dell'Obbligo, che versano in condizioni di bisogno, di far fronte alle più indispensabili esigenze di vita, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)