Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 12/05/1973 (Rv. 363870 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - NULLITA DEL MATRIMONIO - SUFFICIENZA - MATRIMONIO PUTATIVO - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA - LIMITI - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - NULLITA DEL MATRIMONIO - SUFFICIENZA - MATRIMONIO PUTATIVO - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA - LIMITI - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Dal combinato disposto degli artt 128, 238 e 248 cod civ si desume che la pronunzia di nullita del matrimonio e ragione sufficiente per l'Esercizio dell'Azione di contestazione della legittimita della filiazione, ai sensi del citato art 248, anche nella ipotesi in cui siano applicabili gli effetti del matrimonio putativo di cui al precedente art 128. La contestazione e vietata, a norma dell'art 238, soltanto quanto concorrono il titolo di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita ed il possesso di stato conforme all'atto. L'applicabilita della norma concernente il matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art 237, secondo comma, ne osta alla proponibilita dell'Azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo e ammissibile, quindi, l'Esercizio dell'Azione di contestazione di legittimita, ove si adduca l'insussistenza del possesso di stato conforme all'atto di nascita. Legittimato all'Azione di contestazione, in tale ipotesi, e anche il figlio. (contra 2109/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 128, Cod. Civ. art. 237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 238, Cod. Civ. art. 248
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)