Sez. 1, Sentenza n. 1108 del 20/04/1974 (Rv. 369089 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITA E ORIGINALITA, PREUSO - PREUSO - DIRITTO DI UTILIZZAZIONE - AMBITO - DIRITTO DI INIBIZIONE DELL'ALTRUI USO - NATURA DI RIVENDICAZIONE - PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITA E ORIGINALITA, PREUSO - PREUSO - DIRITTO DI UTILIZZAZIONE - AMBITO - DIRITTO DI INIBIZIONE DELL'ALTRUI USO - NATURA DI RIVENDICAZIONE - PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Il preuso del marchio di fatto attribuisce al suo titolare il diritto di utilizzazione esclusiva nell'ambito dell'uso generale o locale e nell'ambito dello stesso genere di prodotti, e quindi il diritto di inibire l'uso altrui, attraverso un'Azione qualificabile come rivendicazione e percio non soggetta a prescrizione. (V 869'64).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 9, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)