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Sez. L, Sentenza n. 4139 del 17/06/1988 (Rv. 459220 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - MANCATA IMPUGNAZIONE ENTRO IL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AZIONE DEL LAVORATORE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE - COMPATIBILITÀ - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459220-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - MANCATA IMPUGNAZIONE ENTRO IL TERMINE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AZIONE DEL LAVORATORE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE - COMPATIBILITÀ - ESTENSIONE.*

La mancata impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, per sua naturale scadenza, entro il termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, computato a decorrere dalla scadenza stessa, non preclude al prestatore d'opera la facoltà di richiedere al giudice il riconoscimento della illegittimità dell'apposizione del termine e che il contratto è da considerarsi, sin dall'origine, come stipulato a tempo indeterminato. Tale facoltà, entro i limiti della prescrizione ordinaria della Azione, sussiste, a maggior ragione, sia nel caso di molteplici contratti a termini succedutisi, fra i medesimi soggetti, con una certa frequenza ed in un dato arco di tempo - con la conseguente possibilità di ritenerne giudizialmente la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, sin dalla prima assunzione, nonostante la mancata impugnazione dei recessi alle varie scadenze - sia nella ipotesi di continuazione del rapporto dopo la scadenza o la proroga del termine, nonché nell'ipotesi di riassunzione senza il rispetto degli intervalli indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, e, infine, nella ipotesi della sussistenza dello intento elusivo considerato da questa stessa disposizione. (Conf 6914/86, mass n 449027; (Conf 4325/83, mass n 429226).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)