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Sez. U, Sentenza n. 11227 del 06/11/1992 Ud. (dep. 21/11/1992) Rv. 191606 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova | Prove in ordine alla cui ammissione si sia verificata decadenza delle parti - Assunzione d'ufficio - Legittimità.
Stato
decisa il 1992-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191606-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova

Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Cassazione ha precisato che ai fini di cui all'art. 507 cod. proc. pen. per prova "nuova" deve intendersi la prova non disposta precedentemente e non invece la prova sopravvenuta o scoperta, ed ha altresì sostenuto che all'ammissione di una prova "nuova" ai sensi del suddetto articolo il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)