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Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 148 bis Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i singoli fatti e decisioni soggetti a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo di Madrid, nonché il riferimento temporale di tali notifiche. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 149 Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Art. 150 Tasse internazionali

Le tasse che in virtù del protocollo di Madrid spettano all’Ufficio internazionale devono essere pagate direttamente a quest’ultimo.

Sezione 3. Registrazioni internazionali che designano l'Unione

Art. 151 Efficacia delle registrazioni internazionali che designano l'Unione

1. La registrazione internazionale che designa l'Unione ha la stessa efficacia di una domanda di marchio UE a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione all'Unione, ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.

2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa l'Unione ha la stessa efficacia della registrazione quale marchio UE a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa l'Unione ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio UE e la pubblicazione di cui all’articolo 152, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio UE.

Art. 152 Pubblicazione

1. L’Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa l'Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione all'Unione ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall’Ufficio internazionale, oltre a una riproduzione del marchio e ai numeri delle classi di beni o servizi per i quali la protezione è richiesta.

2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l’Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, se del caso, alla data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall’Ufficio internazionale.

Art. 153 Preesistenza

1. A norma dell’articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa l'Unione può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. A norma dell’articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione può, alla data di pubblicazione dell’efficacia di siffatta registrazione a norma dell’articolo 152, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all’Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. L’Ufficio provvede ad avvisarne l’Ufficio internazionale.

Art. 153 bis Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni dettagliate da notificare ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Art. 154 Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette a esame quanto alla conformità con l'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, e agli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio UE.

2. Se una registrazione internazionale che designa l'Unione non è considerata ammissibile per la protezione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 o dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento, della totalità o di parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata registrata dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia d'ufficio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.

3. Quando il titolare di una registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, la notifica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.

4. La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente procede alla designazione di un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.

5. Se l'Ufficio rileva che la domanda internazionale che designa l'Unione non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi dell'articolo 161 ter del presente regolamento, invia d'ufficio una notifica di rifiuto provvisorio all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.

6. Se il titolare di una registrazione internazionale non elimina gli impedimenti alla protezione entro i termini o, a seconda dei casi, se non designa un rappresentante o non indica una seconda lingua, l'Ufficio rifiuta la protezione della totalità o di parte dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è registrata. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE. La decisione è soggetta ad appello ai sensi degli articoli da 58 a 65.

7. Qualora, dall'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 156, paragrafo 2, l'Ufficio non abbia inviato d'ufficio una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esso invia una dichiarazione all'Ufficio internazionale precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta ad opposizioni o ad osservazioni di terzi. Tale dichiarazione provvisoria fa salvo il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame di motivi assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima del rilascio della dichiarazione finale di concessione di protezione.

8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale e nelle comunicazioni definitive che devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale relativamente alla concessione definitiva o al rifiuto di protezione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Art. 154 bis Marchi collettivi e marchi di certificazione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 163 bis per specificare la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia.

Art. 155 Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, l’Ufficio redige una relazione di ricerca Unione nei modi previsti dall’articolo 38, paragrafo 1 a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica.

2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, l’Ufficio ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all’Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall’articolo 38, paragrafo 2 a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica e che la tassa di ricerca venga versata entro lo stesso termine.

3. È d’applicazione, mutatis mutandis, l’articolo 38, paragrafi da 3 a 6.

4. L’Ufficio informa dell’avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, a norma dell’articolo 152, paragrafo 1, i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca dell'Unione. Ciò ha luogo indipendentemente dal fatto che il titolare della registrazione internazionale abbia chiesto o meno di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.

Art. 156 Opposizione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di marchio UE.

2. L'atto di opposizione è depositato entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1. Tale atto si considera depositato correttamente soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale.

Art. 157 Sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale

A richiesta, l’Ufficio iscrive nel suo registro che un marchio UE si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell’articolo 4 bis del protocollo di Madrid.

Art. 158 Nullità dell’efficacia di una registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'Unione.

2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'Unione sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all’articolo 51 o di nullità di cui all’articolo 52 o all’articolo 53.

4. La Commissione adotta atti d' esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica da trasmettere all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Art. 159 Conversione di una designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri

1. Se una designazione dell'Unione tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione dell'Unione:

  1. a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli 112, 113 e 114; o

  2. b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data dell'istanza di trasformazione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid. Si applicano gli articoli 112, 113 e 114 del presente regolamento.

2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla trasformazione della designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure della data di estensione all'Unione ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 153 del presente regolamento.

3. L’istanza di conversione è pubblicata.

10.

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

  1. a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di cui ai paragrafi 4 e 7;

  2. b) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione delle istanze di trasformazione a norma del paragrafo 3.

Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Art. 160 Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’articolo 42, paragrafo 2, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 57, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui all’articolo 152, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa l'Unione deve essere effettivamente utilizzato nell'Unione.

Art. 161 Trasformazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio UE si applicano, mutatis mutandis, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio UE, ai sensi dell’articolo 9 quinquies del protocollo di Madrid.

2. Gli articoli da 37 a 42 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa l'Unione, i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell’articolo 152, paragrafo 2.

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nell'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Titolo XIV. Disposizioni finali

Art. 163 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio18.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Art. 163 bis Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 42 bis, all'articolo 43, paragrafo 3, agli articoli 57 bis, 65 bis, all'articolo 77, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 6, all'articolo 79, paragrafo 5, all'articolo 79 ter, paragrafo 2, all'articolo 79 quater, paragrafo 5, all'articolo 80, paragrafo 3, all'articolo 82 bis, paragrafo 3, agli articoli 93 bis, o 136 ter, all'articolo 154 bis, paragrafo 3 e all'articolo 156, paragrafo 4 è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 23 marzo 2016. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 42 bis, dell'articolo 43, paragrafo 3, degli articoli 57 bis, 65 bis, dell'articolo 77, paragrafo 4, dell'articolo 78, paragrafo 6, dell'articolo 79, paragrafo 5, dell'articolo 79 ter, paragrafo 2, dell'articolo 79 quater, paragrafo 5, dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'articolo 82 bis, paragrafo 3, degli articoli 93 bis e 136 ter, dell'articolo 154 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 156, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 165 Disposizioni connesse con l’allargamento dell'Unione

1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati: «nuovo Stato membro», «nuovi Stati membri»), un marchio UE registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta l'Unione.

2. La registrazione di un marchio UE pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell’adesione di un nuovo Stato membro.

3. Qualora la domanda di registrazione di un marchio UE sia stata depositata nei sei mesi che precedono la data di adesione, può essere fatta opposizione ai sensi dell’articolo 41 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8 è stato acquisito in un nuovo Stato membro prima dell’adesione, a condizione che esso sia stato acquisito in buona fede e che la data di deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità o la data di acquisizione del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data di deposito della domanda o l’eventuale data di priorità del marchio UE richiesto.

4. Il marchio UE di cui al paragrafo 1 non può essere dichiarato nullo:

  1. a) ai sensi dell’articolo 52 se i motivi di nullità diventano applicabili unicamente a causa dell’adesione di un nuovo Stato membro;

  2. b) ai sensi dell’articolo 53, paragrafi 1 e 2 se il diritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione.

5. L’uso del marchio UE di cui al paragrafo 1 può essere vietato ai sensi degli articoli 110 e 111, qualora un marchio anteriore o un altro diritto anteriore sia stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione o l’eventuale data di priorità sia anteriore alla data di adesione dello Stato membro di cui trattasi.