Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016 (Rv. 640746 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Regime riformato - Deposito dei documenti da parte del ricorrente - Termine di decadenza - Individuazione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nella contumacia del curatore, aveva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva della parte opponente, la quale, pur avendo dichiarato di agire in nome e per conto di una banca, non aveva prodotto in giudizio la relativa procura).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)