Sez. 3, Sentenza n. 3109 del 13/09/1969 (Rv. 343051 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL DEBITORE - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL DEBITORE - CONDIZIONI.*
L'offerta non formale di pagamento, se non importa la liberazione del debitore, e pienamente efficace ad escludere la mora del debitore medesimo, quando abbia i caratteri della serieta, della tempestivita e quando non ricorra da parte dei creditori un legittimo motivo di rifiuto. (Conf 2300, 66, massima n 324480 V 84, 69, massima n 337930).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)