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Sez. 5, Sentenza n. 13349 del 14/10/1999 Ud. (dep. 27/11/1999) Rv. 215044 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinvio ad udienza fissa prima della declaratoria di contumacia - Nuovo decreto di citazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215044-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Anche nel caso in cui non vi sia stata apertura del dibattimento ed il processo sia stato rinviato "ad udienza fissa", non è necessaria nuova citazione per l'imputato dichiarato contumace, il quale, essendo tra coloro che devono considerarsi presenti, è rappresentato dal difensore, cui è sufficiente sia data comunicazione orale della fissazione della nuova udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)