Sez. 3, Sentenza n. 6194 del 27/04/1983 Ud. (dep. 01/07/1983) Rv. 159701 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO VALUTARIO - RATIO LEGIS - FATTISPECIE: ESPORTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO VALUTARIO - RATIO LEGIS - FATTISPECIE: ESPORTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI.*
Le Disposizioni di cui al d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, in materia di reati valutari, tendono ad assicurare il più completo controllo, da parte dello stato, del movimento della valuta ai fini di una rafforzata tutela dell'economia nazionale attraverso l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Pertanto, non solo l'esportazione di valuta nazionale ed estera in termini monetari è soggetta ad autorizzazione, ma anche quella degli equivalenti titoli di credito e di "ogni altro mezzo di pagamento", come espressamente previsto dal dettato legislativo. (fattispecie relativa a tentata esportazione di assegni bancari per lire duecentomilioni).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)