Sez. L, Sentenza n. 1892 del 18/02/2000 (Rv. 534122 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Potere di direzione e organizzazione del datore di lavoro - Norme interne per l'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell'impresa - Finalità e limiti - Prescrizioni limitative della libertà del lavoratore e prive di giustificazione funzionale - Illegittimità e inefficacia - Fattispecie relativa a prescrizioni sulle modalità di fruizione del pasto rimborsabile in trasferta e a licenziamento per giusta causa intimato per la loro violazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
La facoltà del datore di lavoro di predisporre anche unilateralmente - sulla base del potere di organizzazione e di direzione, che gli compete ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ. - norme interne di regolamentazione attinenti all'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell'impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, non è privo di limiti e, affinché non sconfini nell'arbitrio e non perda ogni collegamento con l'interesse all'ordinato svolgersi dell'attività lavorativa, occorre, a norma di principi desumibili principalmente dall'art. 1175 cod. civ., che il suo esercizio sia effettivamente funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda. Deve invece escludersi che il datore di lavoro possa impartire prescrizioni che, imponendo limitazioni alle libertà del prestatore d'opera, risultino prive di fondamento logico o del tutto avulse dalle ragioni attinenti all'organizzazione, alla disciplina e all'attività produttiva; non trovano quindi legittimazione nei poteri datoriali quei provvedimenti che arrechino danno o siano di ingiustificato disagio per i lavoratori, senza realizzare alcun apprezzabile interesse dell'impresa. (Nella specie, un lavoratore era stato licenziato per giusta causa con addebito relativo al mancato rispetto delle regole sui pasti consumati in trasferta - e relative alla non rimborsabilità di generi alimentari di non pronta consumabilità e alla necessaria fruizione del pasto nell'intervallo lavorativo -, con il conseguimento prima di alcuni rimborsi non dovuti in base a tali regole e successivamente la richiesta di ulteriori rimborsi in contrasto con le stesse disposizioni; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, di rigetto dell'impugnativa del licenziamento, sia perché il giudice di merito aveva presupposto la sussistenza di una specifica maliziosità e insidiosità nelle ultime richieste di rimborso, in contrasto con le accertate risultanze obiettive, e inoltre non aveva considerato l'entità delle somme in contestazione, sia perché nella sentenza impugnata non erano state chiarite le ragioni della rilevanza per il datore di lavoro, ai fini della richiesta di rimborso, della circostanza che il lavoratore in trasferta consumasse il pasto non nell'intervallo lavorativo ma al termine del turno di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)