Sez. L, Sentenza n. 6410 del 03/12/1981 (Rv. 417214 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - DIRITTO DEL MARITO - CONDIZIONI - STATO DI INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - DIRITTO DEL MARITO - CONDIZIONI - STATO DI INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dello art. 13, quinto comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 e dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui stabilisce che, se superstite è il marito, la pensione di riversibilita è corrisposta solo se questi sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 dello stesso R.d.l., per il marito superstite il diritto alla pensione di riversibilità non è più condizionato al requisito dell'anzidetto stato d'Invalidità.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)