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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18602 del 30/06/2021 (Rv. 661817 - 01)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Accordo sulla residenza abituale del minore - Validità - Valutazione da parte del giudice del merito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661817-01

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

Costituisce illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore ad opera di uno dei genitori, senza il consenso dell'altro, in un luogo di residenza diverso da quello stabilito come dimora abituale del figlio, in virtù di un accordo transattivo che disciplini altresì la titolarità e l'esercizio del diritto di custodia, sottoscritto nel corso di un procedimento giurisdizionale avanti al tribunale dello Stato europeo competente, potendo l'ordine di rientro del minore essere legittimamente rifiutato solo in presenza delle condizioni ostative di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aja consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro o nel fondato rischio di un pregiudizio per il minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva negato si fosse verificata un'ipotesi di sottrazione di minori da parte della madre che aveva condotto la figlia in Italia, senza il consenso del padre, non ritenendo vincolante un accordo sottoscritto dai genitori nel corso di un procedimento per l'affidamento della figlia avanti al tribunale di Bruxelles - nel quale la residenza abituale della minore era stata fissata in Belgio presso il padre).

Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)