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Sez. 1, Sentenza n. 11303 del 18/12/1996 (Rv. 501386 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE | Di importo superiore a lire ventimilioni nel vigore del D.L. n. 625 del 1979 - Beneficiaria indicata anche con il cognome del marito - Obblighi della banca - Identificazione della presentatrice del titolo anche sotto il cognome del marito - Necessità.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501386-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE

La completa e diligente identificazione della persona che effettua l'operazione di riscossione di un assegno circolare non trasferibile di importo superiore a lire venti milioni, emesso nel vigore dell'art. 13 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in legge 6 febbraio 1980 n. 15, a favore di beneficiaria individuata anche con il cognome del marito, richiede che la banca che procede al pagamento accerti, ai sensi dell'art. 13 sopra citato, le "complete generalità" della persona che effettua l'operazione di riscossione, identificandola anche in relazione al cognome del marito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 13, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)