Sez. 3, Ordinanza n. 369 del 25/01/2000 Cc. (dep. 05/06/2000) Rv. 216572 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Applicazione della pena al di sopra dei minori - Concessione delle attenuanti generiche - Divieto della prevalenza - Violazione di legge o difetto di motivazione - Esclusione - Ragione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
Le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa, e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite. Pertanto ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione, e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Cfr. altresi Cass. Sez. III n. 4956 del 2000 in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)