Art. 1187Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna
1. Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
2. Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
1.Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.
Art. 1189Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna
1. Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226, non osserva le modalita' stabilite dall'autorita' competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorita' medesima e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 1190Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio
1.Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneita' psicofisica, ovvero un allievo di minore eta', senza il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Art. 1191Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti
1. Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, e' punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.
Art. 1192Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome
1. E' punito con l'ammenda fino a lire duemila:
1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.
Art. 1193Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo
1. Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59
2.La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma.
3. Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.
Art. 1194Mancata rinnovazione di documenti di bordo
1. L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 1195Inosservanza di formalita' alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto
1. Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalita' prescritte da questo codice e dal regolamento, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 1196Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio
1. Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.59
2.La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere e' richiesto.
1. Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante . . ., essendone richiesto dal comandante o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 1198Omissione di dichiarazioni in caso di urto
1. Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59
Art. 1199Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi
1. Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.59
2. Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a tremila. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire cinquecento.59
1. Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.59
3. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.
Art. 1201Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile
1. E' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:59
1. Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera' all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel piu' vicino aeroporto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.
2.Con le stesse sanzioni e' punito il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera' all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato.
3. Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero., quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.
1. Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessita', approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.
1. Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio del Regno, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.59
1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Art. 1206Impedimento alla presentazione di reclami
1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorita', e' punito, qualora il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cento a cinquemila.