Sez. 3, Sentenza n. 1008 del 24/01/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131933 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE - ESPRESSIONE 'COSA MOBILE PARTICOLARMENTE CUSTODITÀ - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE - ESPRESSIONE 'COSA MOBILE PARTICOLARMENTE CUSTODITÀ - NOZIONE.*
Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art 351 cod pen (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione 'cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico serviziò va intesa con riferimento all'interesse dell' amministrazione all'inviolabilita delle cose ufficialmente custodite. La particolarita della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla Forma, o tanto meno al modo piu o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensi alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)