Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno
Testo in vigore al
Art. 54
1. Nei territori nei quali, in virtu' delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilita' delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.
2. E' parimenti trasformata in concessione la proprieta', comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 55
1. I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista.
Art. 56
1. Nei territori indicati nell'art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potra' essere stabilito dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
Art. 57
1. Le concessioni confermate o accordate in virtu' degli articoli 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalita' del conferimento stesso.
Art. 58
1. I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti.
Art. 59
1. Nei territori indicati nell'art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilita' di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreche' ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 60
1. Agli effetti degli articoli precedenti, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate:
a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee;
b) le miniere in esercizio o abbandonate.
2. La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilita' o proprieta' della miniera.
3. Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intendera' decaduto e il Ministro per l'economia nazionale potra' liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto.
Art. 61
1. Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a piu' persone, queste dovranno nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Trascorso questo termine, il rappresentante sara' nominato di ufficio dal presidente del tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'articolo 28.
Art. 62
1. Ove l'Amministrazione riconosca che due o piu' miniere, vicine o contigue, non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potra' promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'art. 50.
Art. 63
1. Le coltivazioni di giacimenti di sostanze, che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.
Art. 64
1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.
2. Nulla e' innovato:
a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria;
b) alle facolta' conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;
c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato.
3. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e di Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.
Art. 65
1. Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto, il quale entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo - Volpi
- Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 161. - Ferretti.