Sez. 3, Sentenza n. 91 del 12/01/1972 (Rv. 355795 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - CARATTERE ARTIGIANALE - DETERMINAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - CARATTERE ARTIGIANALE - DETERMINAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della qualificazione del carattere artigianale o meno della attivita svolta da un imprenditore, e censurabile in Sede di legittimita soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile, se correttamente motivato, la valutazione da parte del giudice di merito delle circostanze che, caso per caso, possono far rientrare una determinata attivita in un tipo di impresa piuttosto che in un altro.*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)