Sez. 1, Sentenza n. 12804 del 28/11/1991 (Rv. 474807 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Amministrazione e gestione dell'impresa - In genere | Ipoteca giudiziale iscritta dopo l'ammissione del debitore all'amministrazione controllata - Inefficacia - Accertamento giudiziale - Legittimazione del debitore - Sussistenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Amministrazione e gestione dell'impresa - In genere
L'inefficacia dell'ipoteca giudiziale, che sia stata iscritta sui beni del debitore ammesso all'amministrazione controllata, dopo la data di presentazione dell'istanza di ammissione (data a partire dalla quale si verificano gli effetti della procedura concorsuale), può essere dedotta in giudizio dal medesimo debitore concordatario, in considerazione del suo interesse al mantenimento dell'integrità del patrimonio, ed altresì senza necessità di autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di un atto conservativo, il quale rientra nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)