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Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023 (Rv. 669537 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Precetto - Equiparabilità alla domanda - Opposizione - Accoglimento in primo grado - Appello - Esplicita riproposizione della pretesa creditoria - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669537-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.

Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)