Sez. 5, Sentenza n. 8462 del 28/03/2024 (Rv. 670859-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Controllo automatizzato ex art. 36-bis, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicazione da parte dell'Ufficio di aliquota diversa da quella individuata dal contribuente - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o a quella analoga di cui all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)