Sez. 1 - , Ordinanza n. 30703 del 03/11/2023 (Rv. 669367 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) - RIGETTO DELLA DOMANDA | Proposta concordataria - Poteri di controllo del tribunale in sede di omologa - Limiti.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) - RIGETTO DELLA DOMANDA
Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso del diritto.
Legge Falliment. art. 125, Legge Falliment. art. 127, Legge Falliment. art. 128, Legge Falliment. art. 129, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)