Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 315-bis Ricusazione del perito
1. Il perito puo', prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'art. 64.
2. Sulla ricusazione decide con ordinanza inoppugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito e' nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.
Art. 316 Atti preliminari alla perizia
1. Il perito e' citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione puo' essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.
2. Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa' quindi prestare giuramento, con la formula seguente:
"Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senza altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza".104
3. Subito dopo il giudice chiede al perito le generalita' e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.
4. Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il parere del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non puo' superare la durata di due mesi e non puo' essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessita', la proroga per altri due mesi.
5. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'articolo 321.
6. Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale.
Art. 317 Poteri direttivi del giudice nella perizia
1. Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice senza che cio' importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.
2. Date le disposizioni necessarie perche' le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perche' siano assicurate la sincerita' e la segretezza delle operazioni, il giudice puo' disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.
3. Quando lo riconosce necessario, il giudice puo' disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e puo' autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.
4. Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice puo' provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso.
Art. 317-bis Perizia urgente
1. Nel caso che la perizia sia eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 304-ter si osservano le disposizioni della prima parte e del primo e secondo capoverso dell'articolo 304-quater.
2. Se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale.
3. In tal caso non si osservano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 323.
Art. 318 Norme relative alle perizie psichiatriche
1. Ordinata la perizia psichiatrica, il giudice chiede al perito anche se l'imputato e' persona socialmente pericolosa, tutte le volte che tale accertamento e' prescritto dalla legge per l'applicazione di una misura di sicurezza.
2. Le perizie psichiatriche sono eseguite:
1° se si tratta di imputati soggetti a custodia cautelare o a misure di sicurezza detentive, nel luogo ove essi si trovano qualora cio' sia possibile o altrimenti in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario;
2° se si tratta di minorenni ricoverati in un riformatorio giudiziario, nel riformatorio stesso, qualora cio' sia possibile, o altrimenti in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario;
3° negli altri casi, nel luogo designato dal giudice, il quale puo' anche disporre, qualora lo ritenga opportuno, che le operazioni si compiano in tutto o in parte in un manicomio pubblico o in una clinica psichiatrica universitaria.
Art. 319 Norme relative alle perizie sulle falsita' in atti. Scritti dell'imputato
1. Nei procedimenti per delitti di falsita' in atti il giudice ordina che siano presentate le scritture di comparazione, se queste si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio.
2. Le scritture private possono essere ammesse come scritture di comparazione, se non vi e' dubbio sulla loro autenticita'.
3. Se le scritture di comparazione si trovano presso un privato, il giudice, qualora non si tratti di persona che ha facolta' di astenersi dal deporre come testimonio, procede occorrendo a perquisizione e a sequestro.
4. Le scritture di comparazione sono contrassegnate con la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.
5. Anche fuori del caso in cui si proceda per delitto di falsita' in atti, il giudice puo' ordinare, quando occorre, che l'imputato presenti uno scritto di propria mano o scriva sotto sua dettatura. Se l'imputato rifiuta o usa artifici, ne e' fatta menzione nel processo verbale.
Art. 320 Compimento della perizia
1. Il parere del perito e' ricevuto dal giudice ed e' trascritto nel processo verbale. Se e' presentata una relazione scritta, questa e' ricevuta dal giudice che la contrassegna con la propria sottoscrizione e la allega al processo verbale.
2. La perizia e' depositata entro tre giorni a cura del giudice nella cancelleria e del deposito e' notificato avviso ai difensori delle parti, con l'avvertimento che entro il termine prefisso dal giudice essi hanno facolta' di prendere cognizione e copia nella stessa cancelleria della perizia e degli atti a questa allegati.
Art. 321 Sanzioni disciplinari contro i periti
1. Il perito che non osserva le disposizioni date dal giudice o e' negligente nell'adempimento del proprio ufficio, deve essere sostituito.
2. Il giudice, senza ritardare il provvedimento di sostituzione, pronuncia ordinanza con la quale condanna il perito al pagamento di una somma da lire duecento a tremila a favore della Cassa delle ammende, dopo averlo citato a comparire, volendo, per discolparsi.
Art. 322 Procedimento per il delitto di falsa perizia
1. Quando il perito commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 373 del codice penale, si osservano le disposizioni dell'articolo 359, in quanto siano applicabili.
Art. 323 Facolta' delle parti private di nominare consulenti tecnici
1. La parte privata che vi ha interesse puo', per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.
2. La nomina del consulente tecnico puo' essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale, ma non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 372 o prorogato ai sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico puo' essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.
3. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 315. Se una di tali persone e' stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.
4. Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al pubblico ministero con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.
5. Se le parti che intendono valersi della facolta' sono piu', esse non possono essere assistite da piu' di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non puo' essere assistito da piu' di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.
Art. 324 Facolta' dei consulenti tecnici
1. Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, puo' presentare al giudice istanze e fare osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
2. Quando la perizia non e' ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico puo' chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici. Le istanze debbono essere fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza.
3. Se e' nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facolta' di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.
4. In ogni caso il consulente tecnico puo' chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.
5. L'esame, se l'istanza e' accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.
6. In nessun caso la chiusura della istruzione puo' essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti.
Art. 325 Facolta' dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici
1. I difensori delle parti interessate hanno facolta' di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici. Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria la detta facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito e' sottoscritto dal difensore.
Capo IV. Degli interpreti
Art. 326 Casi in cui e' ammessa la nomina di un interprete
1. Per interpretare uno scritto in lingua straniera ovvero in un dialetto non facilmente intelligibile il giudice nomina un interprete.
2. Se la persona che vuole o deve fare dichiarazioni o deposizioni non conosce la lingua italiana, il giudice nomina un interprete. La dichiarazione o deposizione puo' essere fatta per iscritto, nel quale caso e' inserita nel processo verbale con la versione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete deve essere nominato anche quando il giudice ha conoscenza personale della lingua o del dialetto che si tratta d'interpretare.
Art. 327 Citazione dell'interprete
1. La prestazione dell'ufficio d'interprete e' obbligatoria.
2. La nomina e' comunicata all'interprete medianti notificazione del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete puo' essere citato dal giudice oralmente, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.
Art. 328 Incapacita', incompatibilita' e ricusazione dell'interprete
1. Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita':
1) il minore degli anni ventuno, che si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi e' affetto da infermita' di niente;
2) chi non puo' essere assunto come testimonio o ha facolta' di astenersi dal deporre nel procedimento e chi e' chiamato a deporre come testimonio o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo;
3) chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 315-bis.
Art. 329 Assunzione dell'interprete
1. Avuta la presenza dell'interprete, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto sugli atti del suo ufficio; gli fa quindi prestare il giuramento, con la formula seguente:
2. Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente adempiere al vostro ufficio, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per vostro mezzo o in vostra presenza.104
3. Immediatamente dopo il giudice chiede all'interprete le generalita' e lo invita a prestare il suo ufficio.
Art. 330 Termine per le traduzioni scritte; sanzione disciplinare
1. Per le traduzioni di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, il giudice puo' fissare all'interprete un termine per presentare la versione scritta e per giusta causa puo' prorogarlo.
2. L'interprete che non presenta la versione entro il termine predetto e' sostituito. Il giudice, senza ritardare il provvedimento di sostituzione, emette ordinanza con la quale condanna l'interprete al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma da lire cento a mille, dopo averlo citato a comparire, volendo, per discolparsi.
Art. 331 Procedimento per il delitto di falsa interpretazione
1. Quando l'interprete commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 373 del codice penale, si osservano le disposizioni dell'articolo 359, in quanto siano applicabili.
Art. 337 Formalita' relative al sequestro
1. Nel corso dell'istruzione il giudice puo' disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice puo' procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 338 Sequestro in uffici postali o telegrafici
1. Il giudice puo' disporre il sequestro, negli uffici postali o telegrafici, di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o di altri oggetti di corrispondenza, che abbia ragione di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possano avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve rimettere al giudice gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
Art. 339 Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione
1. Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter, puo' disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-quater.
2. Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Per le modalita' di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-quater.