Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
Testo in vigore al
Art. 103 Controlli in loco
1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione, onde poter riesaminare gli elementi delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:
a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
b) le persone presenti;
c) le azioni, le misure e i documenti controllati e
d) i risultati del controllo.
2. Il beneficiario può essere invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
3. È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo. Il preavviso è limitato al minimo indispensabile.
4. Ove possibile, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri controlli previsti dalla normativa dell’Unione in materia di sovvenzioni agricole.
Art. 104 Concessione del riconoscimento e approvazione dei programmi operativi
1. Prima di riconoscere un’organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un sopralluogo presso l’organizzazione stessa per verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento.
2. Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell’articolo 64, l’autorità competente dello Stato membro verifica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica. Detti controlli riguardano in particolare:
a) l’esattezza delle informazioni di cui all’articolo 59, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;
b) la conformità dei programmi con l’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale;
c) l’ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;
d) la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono stati stabiliti obiettivi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e se gli obiettivi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte e
e) la conformità degli interventi oggetto della domanda di aiuto con la pertinente normativa dello Stato membro e dell’Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.
Art. 105 Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per i programmi operativi
1. Prima di concedere l’aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco a campione, come previsto all’articolo 106.
2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare le seguenti verifiche, se pertinenti per la domanda presentata:
a) la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, trasmessa insieme alla domanda, relativa all’esecuzione del programma operativo;
b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
c) la fornitura dei prodotti e dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate;
d) la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato;
e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.
3. Le spese sostenute nell’ambito del programma operativo sono comprovate da fatture e documenti, come estratti conto bancari, attestanti l’avvenuto pagamento. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti sono comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale, nella fattispecie prevista all’articolo 50, paragrafo 9, oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, se del caso, le fatture relative alle spese di personale di cui all’allegato IX, punto 2, lettera b) sono intestate all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale nella fattispecie di cui all’articolo 50, paragrafo 9.
Art. 106 Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi
1.
Nell’ambito della verifica delle domande di aiuto di cui all’articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori per accertare l’osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell’aiuto o del relativo saldo per l’anno considerato.
Detti controlli riguardano in particolare:
a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l’anno considerato;
b) l’utilizzo del fondo di esercizio nell’anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o di altra natura;
c) i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.
2.
I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto negli Stati membri con più di 10 organizzazioni di produttori riconosciute. Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
Prima del versamento dell’aiuto o del saldo relativo all’ultimo anno del programma operativo, ogni organizzazione di produttori è sottoposta ad almeno un controllo.
3.
I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell’anno e aumenta la percentuale delle domande da controllare l’anno successivo.
4.
Lo Stato membro determina le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un’analisi dei rischi.
L’analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) l’importo dell’aiuto;
b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;
c) un elemento casuale e
d) altri parametri fissati dagli Stati membri.
Art. 107 Controlli in loco sulle misure dei programmi operativi
1. Mediante i controlli in loco sulle misure dei programmi operativi gli Stati membri verificano in particolare:
a) l’esecuzione delle azioni contemplate nel programma operativo;
b) la coerenza dell’esecuzione, effettiva o prevista, dell’azione con l’utilizzazione descritta nel programma operativo approvato;
c) per un congruo numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alla normativa dell’Unione e al capitolato approvato;
d) la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti contabili o di altra natura e
e) il valore della produzione commercializzata.
2.
Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati a norma del diritto nazionale.
A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari.
Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente e al più tardi prima del pagamento dell’aiuto.
3.
Salvo in circostanze eccezionali, il controllo in loco comprende una visita sul luogo di realizzazione dell’azione o, se l’azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l’esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all’aiuto o di mancata esecuzione dell’intervento. Tale decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.
4. Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono essere verificati al momento del sopralluogo.
5. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata all’articolo 106, paragrafo 2, soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.
Art. 108 Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
1. Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizzazione di produttori, a controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d’identità, in un controllo fisico, eventualmente a campione, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato e in un controllo di conformità alle disposizioni dell’articolo 76, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 78, paragrafo 1, entro i termini di cui all’articolo 78, paragrafo 2.
2. I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 riguardano l’intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all’industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 80.
3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al paragrafo 2, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l’organizzazione di produttori e/o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti dello Stato membro effettuano controlli supplementari.
Art. 109 Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro
1.
Nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 106 gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro.
Gli Stati membri stabiliscono criteri per analizzare e valutare il rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali criteri tengono conto, tra l’altro, delle risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché dell’esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all’organizzazione di produttori. Sulla base di detti criteri gli Stati membri definiscono, per ciascuna organizzazione di produttori, una frequenza minima dei controlli di secondo livello.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati, intesi ad accertare l’osservanza delle condizioni prescritte per il pagamento dell’aiuto dell’Unione. Detti controlli comprendono in particolare:
a) la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;
b) la verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e, se necessario, alla loro veridicità, nonché alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;
c) la verifica della correttezza della contabilità, in particolare della veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché della proporzionalità delle eventuali spese di ritiro, per accertare che i rispettivi importi siano esatti e
d) la verifica della destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nella domanda di pagamento nonché dell’adeguata denaturazione, per accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle organizzazioni di produttori e dei destinatari.
3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono eseguiti presso le organizzazioni di produttori interessate e i destinatari associati a dette organizzazioni. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione.
4. La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i movimenti (espressi in volume):
a) della produzione conferita dai soci dell’organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) delle vendite realizzate dall’organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione) e
c) dei prodotti ritirati dal mercato.
5. I controlli sulla destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c), comprendono in particolare:
a) un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l’articolo 80, paragrafo 2, secondo comma;
b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.
6. Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti dello Stato membro approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori interessate (o le relative associazioni) durante la campagna successiva.
Art. 110 Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
1. Prima che venga effettuata un’operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.
2.
Prima di un’operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.
Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.
Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, ossia che non sia stata effettuata una raccolta parziale.
2 bis. Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole alle quali sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione.
3. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 109, paragrafi 1, 2, 3 e 6.
Art. 111 Controlli prima dell’approvazione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori
1. Prima di approvare un piano di riconoscimento di un gruppo di produttori ai sensi dell’articolo 125 sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un controllo in loco della persona giuridica o della sua parte chiaramente definita.
2. Gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco:
a) l’esattezza delle informazioni contenute nel piano di riconoscimento;
b) la coerenza commerciale e la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime e la programmazione della sua esecuzione;
c) l’ammissibilità delle azioni e l’ammissibilità e ragionevolezza delle spese proposte e
d) la conformità degli interventi oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa dello Stato membro e dell’Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale.
Art. 112 Controlli sulle domande di aiuto dei gruppi di produttori
1. Prima di concedere l’aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto presentate dai gruppi di produttori, nonché controlli in loco a campione.
2.
In seguito alla presentazione della domanda di aiuto di cui all’articolo 45, gli Stati membri eseguono controlli in loco sui gruppi di produttori per accertare l’osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell’aiuto per l’anno considerato.
Detti controlli riguardano in particolare:
a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l’anno considerato e
b) il valore della produzione commercializzata nonché l’esecuzione delle misure contenute nel piano di riconoscimento e le spese sostenute.
3.
I controlli di cui al paragrafo 2 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto.
Tutti i gruppi di produttori sono controllati almeno una volta ogni cinque anni.
3 bis.
I risultati dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 sono valutati per stabilire se i problemi incontrati siano di natura sistemica, segnalando il rischio di irregolarità per quanto riguarda azioni, beneficiari od enti simili. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di una regione oppure per uno specifico gruppo di produttori, lo Stato membro procede a controlli supplementari durante l’anno in esame ed aumenta la percentuale di domande corrispondenti da sottoporre a verifica nel corso dell’anno successivo.
3 ter.
Lo Stato membro stabilisce i gruppi di produttori da sottoporre a controlli in loco in base ad un’analisi dei rischi.
L’analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) l’importo dell’aiuto;
b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;
c) un elemento per garantire la randomizzazione e
d) altri parametri che spetta agli Stati membri definire.
4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 105 e 107.
Art. 113 Organizzazioni di produttori transnazionali e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
1. Lo Stato membro in cui ha sede un’organizzazione di produttori transnazionale o un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l’organizzazione di controlli su tale organizzazione o associazione, in particolare per quanto riguarda il programma operativo e il fondo di esercizio, e se del caso commina sanzioni.
2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare la collaborazione amministrativa di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.
3. Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell’organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le questioni ambientali e fitosanitarie nonché lo smaltimento dei prodotti ritirati, si applicano le norme dello Stato membro in cui ha luogo la produzione.
Sezione 3. Sanzioni
Art. 114 Inosservanza dei criteri di riconoscimento
1. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connesso ai requisiti di cui agli articoli 21 e 23, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 31, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Dal momento in cui l'inosservanza è accertata, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti fino all'adozione di misure correttive giudicate soddisfacenti.
2.
Se i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 non sono rispettati entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che non supera 12 mesi dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.
Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2 % per ogni mese civile iniziato durante il quale il riconoscimento è stato sospeso.
La sospensione cessa il giorno in cui il controllo dimostra che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.
3. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.
4. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta altri criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.
5. La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1 % per ciascun mese civile iniziato che supera tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.
6. Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.
7. Laddove si applicano i paragrafi 1, 2, 4 e 5, gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 70, se necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.
Art. 115 Frodi
1. Fatte salve eventuali altre sanzioni che possono essere comminate ai sensi del diritto dello Stato membro e dell’Unione, se risulta che un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori abbiano commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri:
a) revocano il riconoscimento dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori in questione;
b) escludono le azioni o gli interventi in causa dal sostegno a favore del programma operativo o del piano di riconoscimento e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali interventi e
c) escludono l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dal sostegno a favore del programma operativo o del piano di riconoscimento per l’anno successivo.
2. Gli Stati membri possono sospendere il riconoscimento di un’organizzazione di produttori, di un’associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori, o sospendere i pagamenti loro destinati, se tali organismi sono sospettati di aver commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
Art. 116 Gruppi di produttori
1. Gli Stati membri irrogano, mutatis mutandis, le sanzioni di cui agli articoli 114 e/o 117 con riguardo ai piani di riconoscimento.
2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, se, al termine del periodo fissato dallo Stato membro a norma dell’articolo 49, paragrafo 4, il gruppo di produttori non è riconosciuto come organizzazione di produttori, lo Stato membro recupera:
a) il 100 % degli aiuti versati al gruppo di produttori se il mancato ottenimento del riconoscimento è dovuto a un’azione deliberata o a una negligenza grave del gruppo di produttori, oppure
b) il 50 % degli aiuti versati al gruppo di produttori in tutti gli altri casi.
Art. 117 Programma operativo
1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.
2. Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:
a) l’importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto;
b) l’importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità della domanda di aiuto.
3.
Se l’importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3 % l’importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una penale. L’importo della penale corrisponde alla differenza fra l’importo calcolato alla lettera a) e quello calcolato alla lettera b) del paragrafo 2.
Non si applica tuttavia alcuna penale se l’organizzazione o il gruppo di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inserimento dell’importo non ammissibile.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche.
5. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
Art. 118 Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
Se, a seguito del controllo di cui all’articolo 108, si riscontrano irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi menzionati all’articolo 76, il beneficiario è tenuto a:
a) versare una penale equivalente all’importo del contributo dell’Unione, calcolata in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi comunicati a norma dell’articolo 78 per l’operazione di ritiro in questione;
b) versare una penale equivalente al doppio dell’importo del contributo dell’Unione, se tali quantitativi sono compresi fra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati, oppure
c) versare una penale equivalente all’importo del contributo dell’Unione per l’intero quantitativo comunicato ai sensi dell’articolo 78, se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo comunicato.
Art. 119 Altre sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro
1. Le penali di cui all’articolo 117 si applicano agli aiuti richiesti per operazioni di ritiro facenti parte integrante delle spese del programma operativo.
2. Le spese per le operazioni di ritiro non sono considerate ammissibili se i prodotti non posti in vendita non sono stati smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, oppure se il ritiro o la sua destinazione hanno provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative in violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1.
Art. 120 Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati
Se, all’atto dei controlli eseguiti a norma degli articoli 108 e 109, emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti ritirati, si applicano le seguenti sanzioni:
a) i destinatari non possono più ricevere prodotti ritirati e
b) i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sono tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto immediato, si applica per almeno una campagna di commercializzazione e può essere prorogata in funzione della gravità dell’irregolarità.
Art. 121 Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
1. Per quanto riguarda la raccolta verde, l’organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all’importo dell’indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L’inadempimento degli obblighi comprende fra l’altro i casi in cui:
a)
b) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura, oppure
c) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata.
2.
Per quanto riguarda la mancata raccolta, l’organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all’importo dell’indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L’inadempimento degli obblighi comprende fra l’altro i casi in cui:
a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;
b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, oppure
c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l’organizzazione di produttori è responsabile.
Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.
3. Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a un’eventuale penale imposta a norma dell’articolo 117.
Art. 122 Impossibilità di effettuare un controllo in loco
Le domande di aiuto sono respinte per la parte di spesa corrispondente nel caso in cui l’organizzazione di produttori, un suo socio o un suo rappresentante impediscano la realizzazione di un controllo in loco.
Art. 123 Pagamento degli aiuti recuperati e delle penali
1.
Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, con gli interessi e pagano le penali previste nella presente sezione.
Gli interessi sono calcolati:
a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario;
b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
2. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le penali sono versati al Fondo europeo agricolo di garanzia.