Sez. U, Sentenza n. 2707 del 08/07/1957 (Rv. 880586 - 01)
IMPUGNAZIONI IN GENERE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - GENERALE APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO - FATTISPECIE
IMPUGNAZIONI IN GENERE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - GENERALE APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO - FATTISPECIE
Il principio processuale della consumazione dell'impugnazione, per quanto sancito espressamente dal codice di rito solo con riferimento all'Estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 (art. 338) e alla declaratoria d'inammissibilità od improcedibilità dell'appello (art. 358) o del ricorso per Cassazione (art. 387), e ciò indipendentemente dalla scadenza dei termini previsti dalla legge per proporre impugnazione, deve tuttavia ritenersi applicabile ogni qual volta il procedimento d'impugnazione non pervenga, quale ne sia il motivo, ad una decisione di merito. Esso vale, pertanto, anche nella ipotesi d'impugnazione contro il provvedimento giurisdizionale del ministro dei lavori pubblici che, proponibile solo mediante ricorso per Cassazione, sia stata invece erroneamente portata davanti al consiglio di stato e dallo stesso dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)