Sez. U, Sentenza n. 558 del 23/01/1980 (Rv. 403947 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE INERENTI ALLA REGOLARITA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOSTITUZIONE DEI CANDIDATI ILLEGITTIMAMENTE PROCLAMATI ELETTI - DEROGA ALLA PREDETTA DEVOLUZIONE IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE INERENTI ALLA REGOLARITA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOSTITUZIONE DEI CANDIDATI ILLEGITTIMAMENTE PROCLAMATI ELETTI - DEROGA ALLA PREDETTA DEVOLUZIONE IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie inerenti alla regolarita delle operazioni elettorali, in base ai criteri di riparto della giurisdizione fissati dagli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, quando la causa possa implicare la sostituzione, ai candidati illegittimamente proclamati eletti, di coloro che hanno diritto di esserlo, atteso che il potere di correggere i risultati elettorali e espressamente attribuito dall'art 4 della citata legge n 1147 del 1966 tanto al giudice ordinario, quanto al giudice amministrativo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)